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MINISTERO DEI
BENI CULTURALI
Nel 2003 il Parlamento Italiano ha ratificato la Convenzione UNESCO 
per la salvaguardia 
del patrimonio immateriale.
Il Ministro dei Beni Culturali
ha affermato: "La promozione delle politiche di salvaguardia delle tradizioni e diversità culturali è la sfida 
del Ministero per i Beni Culturali, di quello di oggi 
e di quello che verrà domani. 
Questo - ha aggiunto il Ministro - è un messaggio 
di volontà politica
e di determinazione".


IRAMIC
Istituto Regionale 
Archivi Memoria
e Identità della Calabria

Nel 2006 - facendo propri 
gli intenti della Convenzione promossa dall'Unesco, 
rafforzati anche dalle volontà 
del Ministero dei Beni Culturali - è stato costituito l'Istituto
IRAMIC, con risorse esclusivamente private.


BENI ETNODEMOLOGICI
I Beni Etnodemologici 
- la risorsa identitaria più preziosa per il futuro, per la loro natura antropologica, sono l'asse "centrale" 
e strategico per la tutela, 
la valorizzazione 
e la promozione culturale, economica e turistica - 
e, con le eccellenze Archeologiche, Artistiche, Monumentali e Naturalistiche, costituiscono il Patrimonio dei Beni Culturali, unico, straordinario e irripetibile.

Si tratta di Beni immateriali
(Feste popolari tradizionali, Riti civili 
e Reli
giosi ad alto valore antropologico, 
Rituali identitari
),
simbolici ed evocativi,
"centrali" e quindi determinanti.

La difesa e l'intangibilità
della cultura tradizionale
e popolare - riconoscimento
ad ogni popolo del diritto
sulla propria cultura e identità, svincolata dalla influenza
della cultura industrializzata diffusa dai mass media -
devono realizzarsi attraverso
sistemi di identificazione,
di raccolta, di classificazione
che intervengano in concreto
nei programmi di sviluppo
culturale, economico
e turistico. Dai giacimenti etnodemologici si possono
estrarre beni culturali che,
per la loro natura antropologica, sono
attrattori dinamici ed efficaci
per innescare dinamiche
evolutive stabili.


 


UNESCO
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale
Conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003

La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, 
la scienza e la cultura denominata qui di seguito UNESCO,

riunitasi a Parigi dal 29 settembre al 17 ottobre 2003, nella sua trentaduesima sessione,

con riferimento agli strumenti internazionali esistenti in materia di diritti umani, 
in particolare alla Dichiarazione universale sui diritti umani del 1948, 
al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966
e al Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966,

considerando l'importanza del patrimonio culturale immateriale in quanto 
fattore principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo duraturo, 
come sottolineato nella Raccomandazione UNESCO sulla salvaguardia 
della cultura tradizionale e del folclore del 1989, nella Dichiarazione universale 
dell'UNESCO sulla diversità culturale del 2001 e nella Dichiarazione di Istanbul 
del 2002 adottata dalla Terza tavola rotonda dei Ministri della cultura,

considerando la profonda interdipendenza fra il patrimonio culturale immateriale
e il patrimonio culturale materiale e i beni naturali,

riconoscendo che i processi di globalizzazione e di trasformazione sociale,
assieme alle condizioni che questi ultimi creano per rinnovare il dialogo fra le comunità,
creano altresì, alla stregua del fenomeno dell'intolleranza, gravi pericoli di deterioramento,
scomparsa e distruzione del patrimonio culturale immateriale, in particolare a causa
della mancanza di risorse per salvaguardare tali beni culturali,

consapevoli della volontà universale e delle preoccupazioni comuni relative 
alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'umanità,

riconoscendo che le comunità, in modo particolare le comunità indigene, 
i gruppi e in alcuni casi gli individui, svolgono un ruolo importante 
per la salvaguardia, la manutenzione e il ripristino del patrimonio culturale immateriale 
contribuendo in tal modo ad arricchire la diversità culturale e la creatività umana,

notando il considerevole impatto delle attività dell'UNESCO nello stabilire 
strumenti legislativi per la tutela del patrimonio culturale, in particolare la Convenzione 
per la tutela del patrimonio culturale e dei beni naturali del 1972,

notando inoltre che tuttora non esiste alcuno strumento per la salvaguardia 
del patrimonio culturale immateriale,

considerando che gli accordi, le raccomandazioni e le risoluzioni esistenti 
relative ai beni culturali e naturali necessitano di essere effettivamente arricchiti 
e completati per mezzo di nuove disposizioni relative al patrimonio culturale immateriale,

considerando il bisogno di creare una maggiore consapevolezza, 
soprattutto fra le generazioni più giovani,
riguardo alla rilevanza del patrimonio culturale immateriale e alla sua salvaguardia,

ritenendo che la comunità internazionale dovrebbe contribuire, assieme agli Stati contraenti,
alla presente Convenzione per salvaguardare tale patrimonio culturale in uno spirito
di cooperazione e di assistenza reciproca,

ricordando i programmi dell'UNESCO relativi al patrimonio culturale immateriale,
in particolare la proclamazione dei capolavori del patrimonio orale 
e immateriale dell'umanità,

considerando il rilevante ruolo del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore
per riavvicinare gli esseri umani e assicurare gli scambi e l'intesa fra di loro,

adotta la presente Convenzione il 17 ottobre 2003.

Sezione 1: Norme generali

Art. 1    Scopi della Convenzione
Gli scopi della presente Convenzione sono di:
     a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
     b) assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità,
         dei gruppi e degli individui interessati;
     c) suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell'importanza
         del patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia reciprocamente apprezzato;
     d) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno.

Art. 2

Definizioni
Ai fini della presente Convenzione,

1. per "patrimonio culturale immateriale" s'intendono le prassi, le rappresentazioni, 
le espressioni, le conoscenze, il know-how - come pure gli strumenti, gli oggetti, 
i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi - che le comunità, i gruppi 
e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.
Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, 
è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, 
alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità 
e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale
e la creatività umana. 
Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale 
immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti 
esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco 
fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile.

2. Il "patrimonio culturale immateriale" come definito nel paragrafo 1 di cui sopra, 
si manifesta tra l'altro nei seguenti settori:
     a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo 
         del patrimonio culturale immateriale;
     b) le arti dello spettacolo;
     c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
     d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo;
     e) l'artigianato tradizionale.

3. Per "salvaguardia" s'intendono le misure volte a garantire la vitalità 
del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, 
la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione,
la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un'educazione 
formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale.

TESTO INTEGRALE DELLA CONVENZIONE


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